Fondo nazionale per l’efficienza energetica: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo
Entra in vigore oggi 7 marzo 2018 il decreto 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2018.
Fondo nazionale per l’efficienza energetica
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti hanno firmato il decreto di costituzione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
Il provvedimento, previsto dal decreto legislativo 102/2014, favorisce il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. Lo strumento nasce sul modello del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese del MISE, di cui replica la natura rotativa. Il Ministero dello Sviluppo economico ha già reso disponibili 150 milioni per l’avvio della fase operativa e con un ulteriore introito annuale tra il 2018-2020 di circa 35 milioni di euro. Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente.
Una sezione dedicata all’ecoprestito sosterrà gli interventi agevolati con l’Ecobonus
Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi. Nello specifico:
- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali
- la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica
- la riqualificazione energetica degli edifici.
Questo ulteriore strumento si inserisce tra le misure per l’efficienza energetica che il Paese ha adottato allo scopo di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico indicati nella Strategia Energetica Nazionale. Il Fondo, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2018, sarà ampliato con una specifica sezione dedicata all’ecoprestito, a sostegno e potenziamento anche dell’efficacia dell’ecobonus. La Corte dei Conti dovrà controllare il provvedimento prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il meccanismo sarà operativo entro 60 giorni dall’entrata in vigore con la pubblicazione delle regole applicative per la presentazione delle domande.
Fondo nazionale per l’efficienza energetica, gli interventi ammessi
Il Fondo consente a tutte le aziende di accedere a finanziamenti agevolati per il miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e dei processi degli edifici in cui viene esercitata l’attività economica e per l’installazione o potenziamento di reti e impianti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento efficienti. Le E.S.Co. potranno accedere alle agevolazioni per investimenti diretti all’efficientamento energetico di infrastrutture pubbliche, compresa la pubblica illuminazione, di edifici residenziali e di edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione.
Fondo nazionale per l’efficienza energetica, cosa finanzia
All’interno del Fondo nazionale sono consentiti anche finanziamenti agevolati riguardanti le consulenze connesse al progetto di investimento, come le progettazioni ingegneristiche per: studi di fattibilità, strutture di fabbricati e impianti, collaudi, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici. Il Fondo copre inoltre i costi per gli interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico. Sono inseriribili anche i costi connessi ad apparecchiature, impianti e forniture di materiali che sono strettamente necessari alla realizzazione dell’intervento e richiesto.
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